Articolo 93 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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Versione
1 marzo 1960
Art. 93.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresi', la revoca, della sospensione cautelare.
Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960