Art. 101.
((Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura))
La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.