Articolo 101 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 100Articolo 102
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1 marzo 1960
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1 luglio 1962

Art. 101.

((Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura))
La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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