Articolo 106 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 105Articolo 107
Versione
1 marzo 1960
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Versione
1 agosto 1975


Art. 106.

L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
((Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione.))
Entrata in vigore il 1 agosto 1975
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