Articolo 108 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 107Articolo 109
Versione
1 marzo 1960
Art. 108.

L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui e' addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.
Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi piu' gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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