Articolo 103 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 marzo 1960
Art. 103.

L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto e non puo' allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare.
Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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