Articolo 48 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 marzo 1960
Art. 48.

L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.
Egli non e' esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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