Articolo 154 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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Art. 154.

1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti ((...)) per gli atti o per le
commissioni da loro compiuti.
2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di
titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale
imposta di bollo dovuta per la quietanza.
3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a
formazioni di originale, l'applicazione delle marche e' fatta
sulla matrice dell'apposito bollettario.
5. In relazione a particolari esigenze di servizio e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10
per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.
6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota
Dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui
dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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