Articolo 85 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 marzo 1960
Art. 85.

Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta.
La citazione deve contenere l'indicazione del fatte addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario lui facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
La citazione e' notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo e' addetto. Se la dimora dell'incolpato non e' nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore e puo' fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive.
Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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