Articolo 47 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 marzo 1960
Art. 47.

Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneita' alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51.
La nomina e la revoca sono disposte con decreto dei Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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