Articolo 109 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 108Articolo 110
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1 marzo 1960
Art. 109.

L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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