Articolo 112 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 111Articolo 113
Versione
1 marzo 1960
Art. 112.

L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e' punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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