Articolo 146 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 febbraio 1991
Art. 146.

((1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di
notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario))
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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