Articolo 147 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 146Articolo 148
Versione
1 marzo 1960
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Versione
1 luglio 1962


Art. 147.

((Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2))
L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546))
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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