Articolo 66 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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Versione
1 marzo 1960
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Versione
20 ottobre 1988


Art. 66.

L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 , 498 del Codice penale , per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 , 531 , 532 , 533 , 534 , 535 , 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((14)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
-------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato "[. . .]in applicazione dell' art.27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi termini di cui al precedente punto, l'illegittimita' costituzionale [. . .
]dell' art. 66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari)".


Entrata in vigore il 20 ottobre 1988
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