Articolo 116 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 115Articolo 117
Versione
1 marzo 1960
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Versione
1 luglio 1962
Art. 116.

((L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
civile ed amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme))
Deve inoltre tenere:
1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.
Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati.
Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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