Articolo 70 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 marzo 1960
Art. 70.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresi' nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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