Articolo 82 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 marzo 1960
Art. 82.

Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte di appello.
L'ufficiale giudiziario ha facolta' di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perche' siano cosi' trasmesse al presidente della Corte.
Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato, per gravi motivi e per non piu' di quindici giorni, dal presidente della Corte.
E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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