Articolo 33 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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Versione
1 marzo 1960
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Versione
30 luglio 1973
Art. 33.



Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 giugno 1973, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica[. . .] dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , [. . .] ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto."


Entrata in vigore il 30 luglio 1973