Articolo 73 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 marzo 1960
Art. 73.

Per gravi motivi il Ministro puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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