Articolo 90 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 89Articolo 91
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1 marzo 1960
Art. 90.

Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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