Art. 90.
Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.