Articolo 72 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 marzo 1960
Art. 72.

L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovra' informare, per via gerarchica, il Ministero.
L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato e' particolarmente grave, puo' essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
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