Articolo 59 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 marzo 1960
Art. 59.

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.
Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.
Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.
I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarita' di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente