Articolo 118 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
Articolo 117Articolo 119
Versione
1 marzo 1960
Art. 118.

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare.
In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.
L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.
A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.
Entrata in vigore il 1 marzo 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente