Articolo 138 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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Art. 138.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.



Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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