per ll calcolo degli importi dovuti dai contribuenti 1. Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
2. La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualita', calcola le maggiori imposte dovute:
a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;
b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al trentasei per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;
c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'art. 2;
d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati.
3. Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla societa', versando le somme dovute ai sensi della lettera a) del comma 2.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1976 si veda in nota all'art. 1.