Art. 6. Perfezionamento della definizione
dell'accertamento con adesione 1. Gli uffici finanziari, tramite la societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la "proposta di accertamento con adesione".
2. Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualita' si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.
3. Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.
4. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o piu' annualita', ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, puo' chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
5. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualita' fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualita' 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso puo' chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreche' non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
dell'accertamento con adesione 1. Gli uffici finanziari, tramite la societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la "proposta di accertamento con adesione".
2. Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualita' si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.
3. Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.
4. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o piu' annualita', ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, puo' chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
5. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualita' fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualita' 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso puo' chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreche' non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.