Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 novembre 1997
Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , e successive modifiche ed integrazioni:
a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonche' i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di funzione per le qualifiche dirigenziali;
d) approva le tariffe dei premi e dei contributi;
e) decide, in via definitiva, i ricorsi gia' attribuiti alla commissione di cui all' articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 , come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda in nota all'art. 3.
- Il comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbigatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e' il seguente: "Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una commissione nominata con decreto del Ministro per illavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative".
Entrata in vigore il 13 novembre 1997
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