Art. 9.
L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'istituto assicuratore e' data peraltro facolta' al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.
All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.
Tale azione del datore di lavoro e' subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni gia' emanate dalla autorita' amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13. ((19))
Per il procedimento innanzi l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale e' peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dei due comma precedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1962 n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 09/06/1962, n. 145) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 , concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui e' stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione".
L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'istituto assicuratore e' data peraltro facolta' al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.
All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.
Tale azione del datore di lavoro e' subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni gia' emanate dalla autorita' amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13. ((19))
Per il procedimento innanzi l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale e' peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dei due comma precedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1962 n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 09/06/1962, n. 145) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 , concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui e' stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione".