Articolo 27 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 26Articolo 27 bis
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1 gennaio 1963
Art. 27. ((Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:))
1) Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita.
Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel caso che la sua attitudine ai lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.
Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;
2) Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' corrisposta, ai figlio inabile finche' dura l'inabilita'; (13)
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 3) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli. ((20))
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intero retribuzione calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.(13)
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potra' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute spese particolari in occasione della morte del lavoratore.
L'importo dell'assegno e' di:
a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;
b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
d) lire centoquarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto. (10)
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente. (13)
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolari mente affidati.

--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i commi terzultimo e penultimo del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sara' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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