Art. 67.
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. (20) ((23))
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine, di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.
La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, e' interrotta quando gli aventi diritto alla indennita', ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito lo pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle leggi medesime.
Il giudizio civile di cui all'art. 5 non puo' istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita'. La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennita', la quale, per altro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta, da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , nel modificare l' art. 23 del Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 17, comma 1) che "La liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite, anche nel caso previsto dall' art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile".
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. (20) ((23))
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine, di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.
La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, e' interrotta quando gli aventi diritto alla indennita', ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito lo pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle leggi medesime.
Il giudizio civile di cui all'art. 5 non puo' istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita'. La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennita', la quale, per altro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta, da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , nel modificare l' art. 23 del Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 17, comma 1) che "La liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite, anche nel caso previsto dall' art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile".