Articolo 26 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 25Articolo 27
Versione
31 dicembre 1936
Art. 26.

Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennita' per la inabilita', temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 34.

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e' dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa la operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 33.


Entrata in vigore il 31 dicembre 1936
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