Art. 54.
La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, e' composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.
Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e, dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sara' integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073 ";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ".
La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, e' composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.
Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e, dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sara' integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073 ";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ".