Articolo 25 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 24Articolo 26
Versione
31 dicembre 1936
Art. 25.

La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare della rendita e dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1936
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