Articolo 28 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 27 bisArticolo 30
Versione
31 dicembre 1936
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Versione
7 luglio 1968
Art. 28.

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.
((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 5 luglio 1968 n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte".
Entrata in vigore il 7 luglio 1968
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