Art. 28.
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.
((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 5 luglio 1968 n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte".
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.
((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 5 luglio 1968 n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte".