Articolo 45 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 44Articolo 46
Versione
31 dicembre 1936
Art. 45.

Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.


Entrata in vigore il 31 dicembre 1936
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