Art. 45.
Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.
Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.