Articolo 51 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 50Articolo 52
Versione
31 dicembre 1936
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Versione
28 giugno 1938
Art. 51.

Le controversie sul diritto alle indennita' e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonche' quelle sull'attribuzione delle indennita' medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sara' formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

«Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1931, n. 1073 , concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073 ";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ".
Entrata in vigore il 28 giugno 1938
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