Articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 dicembre 1936
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Versione
25 giugno 1987
Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali. ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").
Entrata in vigore il 25 giugno 1987
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