Articolo 37 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 36Articolo 38
Versione
31 dicembre 1936
Art. 37.

Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella, misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1936
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