Articolo 4 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1936
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Versione
12 marzo 1967
Art. 4.

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.

Non ostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio e' derivato.

Permane altresi' la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile . ((21))

Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo. ((21))

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per effetto di questo decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti comma sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui allo art. 49.
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio - 9 marzo 1967 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 11/03/1967, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, terzo comma "nella parte in cui limita la responsabilita' civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile " e del presente articolo, quinto comma "in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato".
Entrata in vigore il 12 marzo 1967
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