Articolo 52 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 51Articolo 53
Versione
27 luglio 2005
Art. 52. Disposizioni sulla trasparenza amministrativa 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile .
2. La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.
3. Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresi' predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.
Nota all'art. 52:
- Il testo dell' art. 51 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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