Articolo 5 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 luglio 2005
Art. 5. Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, 21, comma 2, e 25, comma 2, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 6, sono convocati, prima della prova scritta ed orale, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio, nonche' alla prova di efficienza fisica prevista dal bando di concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
4. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
6. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.
7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi 3 e 4, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
8. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
10. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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