Art. 13. Prova d'esame 1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.