Articolo 33 - Convenzione della Legge 20 febbraio 1975, n. 127
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Versione
14 maggio 1975
Articolo 33

1. L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale essa e' richiesta:
a) e' stato commesso nel territorio della Parte contraente richiesta;
b) e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e la legislazione della Parte contraente richiesta non consente l'esercizio dell'azione penale per tale reato se commesso al di fuori del proprio territorio o non ammette l'estradizione per il reato per il quale e' stata domandata;
c) conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti, e' prescritto, amnistiato, ovvero esista altra causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale o la esecuzione della pena;
d) e' considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come infrazione connessa a tale reato. La stessa regola si applica qualora la Parte richiesta abbia serie ragioni di ritenere che la domanda di estradizione, motivata da reati di diritto comune, e' stata proposta al fine di perseguire o punire un individuo per motivi di razza, religione, nazionalita' o opinioni politiche, ovvero che la situazione di tale individuo rischia di essere aggravata dall'uno o dall'altro dei motivi sopra menzionati.
Ai fini della applicazione delle disposizioni della lettera d) del paragrafo precedente, se l'estradizione e' stata domandata per un reato di cattura illecita di aeromobile, la Parte contraente richiesta valutera', avuto riguardo alle conseguenze del fatto, se il carattere di reato comune non debba considerarsi prevalente.
Qualora l'estradizione venga rifiutata, la Parte richiesta deve esercitare, incondizionatamente, l'azione penale nei confronti dell'autore del fatto. L'autorita' giudiziaria adottera' i provvedimenti di competenza alle stesse condizioni previste dalla propria legislazione per un reato grave.
L'estradizione non sara', inoltre, concessa se nei confronti della stessa persona, per il medesimo reato, l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta abbia gia' pronunciato una sentenza definitiva, o se e' intervenuto altro provvedimento che mette fine al procedimento penale, ovvero se un procedimento penale e' in corso.
Entrata in vigore il 14 maggio 1975
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