Articolo 11 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 ottobre 2010
Art. 11. Pluralita' di professionisti 1. Quando la pratica e' stata svolta da piu' professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
2. Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
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