Articolo 17 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
Articolo 16Articolo 18
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30 ottobre 2010
Art. 17. Spese generali di studio 1. Al professionista e' dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
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