Articolo 32 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
Articolo 31Articolo 33
Versione
30 ottobre 2010
Art. 32. Revisioni contabili 1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle societa', prevista dall' articolo 2409-bis e seguenti del codice civile , gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' art. 2409-bis del codice civile :
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
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