Articolo 56 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
Articolo 55Articolo 57
Versione
30 ottobre 2010
Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennita' di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si e' verificato il presupposto per la loro applicabilita'.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente