Articolo 29 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
Articolo 28Articolo 30
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30 ottobre 2010
Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende 1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
4. Onorario annuo minimo € 154,94.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
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