Articolo 15 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118
Articolo 14
Versione
4 marzo 1992
Art. 15. 1. E' abrogata la legge 3 febbraio 1961, n. 4 , ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992
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