Articolo 22 - Trattato della Legge 29 marzo 1999, n. 102
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22 aprile 1999
Articolo 22
Disposizioni transitorie.
1) Una sola domanda per i prodotti e servizi che dipendono da piu' classi; separazione della domanda a) ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che nonostante l'articolo 3.5), una domanda puo' essere depositata presso l'ufficio solo per prodotti o servizi che appartengono ad una sola classe della classifica di Nizza.
b) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che, nonostante l'articolo 6, quando prodotti o servizi appartenenti a piu' classi della classifica di Nizza sono stati inclusi in una stessa ed unica domanda, questa domanda dara' luogo a piu' registrazioni nel registro dei marchi, rimanendo inteso che ciascuna di queste registrazioni comportera' un rinvio a tutte le altre registrazioni derivanti da detta domanda.
c) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del capoverso a) puo' dichiarare che nonostante l'articolo 7.1), nessuna domanda puo' essere divisa in domande parziali.
2) Una sola procura per piu' domande o registrazioni Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che nonostante l'articolo 4.3)b) una procura puo' concernere, una sola domanda o una sola registrazione.
3) Divieto di esigere l'autentica della firma di una procura o di una domanda Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che, nonostante l'articolo 8.4) potra' essere richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante, sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altro modo.
4) Una sola richiesta per piu' domande o registrazioni per quanto concerne un cambiamento di nome o d'indirizzo, un cambiamento di titolare o la rettifica di un errore Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che nonostante l'articolo 10.1)e), 2) e 3), l'articolo 11.1) h) e 3) e l'articolo 12.1)e) e 2), le richieste di annotazione di un cambiamento di nome o d'indirizzo, di un cambiamento di titolare o di rettifica di un errore, possono concernere una sola domanda o una sola registrazione.
5) Rilascio o fornitura, al momento del rinnovo, di una dichiarazione o di una prova relative all'uso Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare, nonostante l'articolo 13.4) iii, di voler esigere al momento del rinnovo, il rilascio di una dichiarazione o la fornitura di una prova relative all'uso del marchio.
6) Valutazione di merito al momento del rinnovo Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare che nonostante l'articolo 13.6), l'ufficio puo', al momento del primo rinnovo di una registrazione di servizi, esaminare la registrazione in quanto al merito; lo scopo di questa valutazione e' unicamente di eliminare le molteplici registrazioni derivanti da domande depositate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore di norme legislative di detto Stato o organizzazione che prevedevano, prima dell'entrata in vigore del presente trattato, la possibilita' di registrare i marchi di servizi.
7) Disposizioni comuni a) Uno Stato o un'organizzazione intergovernativa possono fare una dichiarazione secondo i commi 1) a 6) solo se, al momento del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione al presente trattato la loro legislazione in vigore sarebbe senza questa dichiarazione, in contrasto con le norme pertinenti del presente trattato.
h) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) e 6) deve accompagnare lo strumento di ratifica o di adesione al presente trattato, depositato dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che effettua la dichiarazione.
c) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) a 6) puo' essere ritirata in ogni tempo.
8) Perdita di efficacia della dichiarazione a) Con riserva del capoverso c) ogni dichiarazione fatta ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato considerato paese in via di sviluppo secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o da un'organizzazione intergovernativa di cui ciascun membro e Stato, perde la sua efficacia al termine di un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
b) Con riserva del capoverso c), ogni dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato diverso da uno Stato di cui al capoverso a) o da una organizzazione intergovernativa diversa da un'organizzazione intergovernativa di cui al capoverso a), perde la sua efficacia al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
c) Quando una dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) non e' stata ritirata ai sensi del comma 7) c) o non ha perso efficacia ai sensi del capoverso a) o b) , prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione cessera' di avere effetto il 28 ottobre 2004.
9) Condizioni e modalita' per divenire parte al trattato Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data di approvazione del presente trattato e' membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell'organizzazione, puo' nonostante l'articolo 19.1)i), divenire parte al presente trattato a condizione che la registrazione di marchi nel suo ufficio sia prevista.
Entrata in vigore il 22 aprile 1999